
Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l’omesso controllo ma l’omessa rimozione del commento. Si “stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l’omissione di controllo successivo”.
La sentenza 44126 ha dunque rilevato che tra l’editoria cartacea e quella elettronica non c’è solo una “diversità strutturale” ma “altresì la impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l’omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”. Sul termine stampa la Cassazione ha sottolineato alcune differenze tra l’online e la cartacea, ovvero la Suprema Corte ricorda che “perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico”. Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perchè “non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale”, e perchè vengono diffuse “non mediante la distribuzione”. In sostanza l’editore online diventa sempre più differente da quella della carta stampata.