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Genitori attenti! Prima di giudicare un insegnante informarsi sulla veridicità dei fatti narrati dai propri figli

Scuola, tempo di scrutini, genitori attenti, non fidatevi troppo di quello che dicono i vostri figli.

I genitori non debbono fidarsi ciecamente di ciò che dicono i propri figli: se i fatti non sono verificati non debbono agire.

Così affermala Cassazione (sentenza 5935/12) convalidando la legittimità del risarcimento accordato ad un’insegnante di una scuola elementare diffamata a causa di una denuncia fatta dai genitori di un bambino (con due lettere: al dirigente scolastico e al provveditore agli studi di Bologna) nelle quali si diceva falsamente che la docente “aveva ripetutamente percosso e umiliato il figlio”.


Lo si legge su La Stampa che, nel rendere noti i fatti sottolinea come i genitori avessero fatto delle dichiarazioni a dei giornali locali

Il reato di diffamazione è prescritto ma la Cassazione ha confermato la legittimità del risarcimento all’insegnante. I genitori si sono resi colpevoli di non avere fatto una «verifica informale e preventiva della veridicità dei fatti riferiti dal minore». Sebbene la sentenza sottolinea che  «dovendosi riconoscere che l’adempimento degli obblighi genitoriali di protezione del figlio poteva giustificare l’adozione di iniziative atte a sollecitare un chiarimento circa l’accaduto, al contempo non può omettersi di rimarcare che la formalizzazione di una denuncia scritta indirizzata non soltanto al dirigente scolastico ma anche al provveditore agli studi, avrebbe dovuto essere quanto meno preceduta da una verifica informale della veridicità dei fatti riferiti dal minore».

Il «presupposto per l’applicazione a titolo putativo della causa di giustificazione invocata presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti che, invece, non è configurabile quando sia mancato un preventivo vaglio nella direzione indicata».


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