A sollevare il caso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, era stato un commerciante di Lecce.
L’Agenzia delle Entrate del luogo aveva notificato all’esercente il commercio al dettaglio di confezioni, l’avviso di accertamento con il quale determinava, per l’anno 2005, un maggior reddito, rispetto a quello dichiarato irrogando contestualmente le relative sanzioni.
L’Ufficio, prendendo le mosse dalla omessa dichiarazione annuale IVA, perveniva ad emettere il predetto accertamento basandosi sulla presunta capacità di spesa desunta dal possesso di due autovetture, da un immobile costituente l’abitazione del contribuente e dalle spese per utenze elettriche.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in definitiva annullava l’avviso di accertamento impugnato perché l’Ufficio non ha valutato correttamente la concreta situazione economica del contribuente al fine di individuarne la reale capacità contributiva perché quei beni mobili ed immobili erano stati acquistati dal contribuente “ in anni lontani e sicuramente in condizioni economiche più floride, rispecchia la capacità di spesa di quell’ epoca ormai lontana “.
Ad evidenziarlo è llo “Sportello dei Diritti”, a seguito della lettura della sentenza numero n. 375 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.
Giovanni D’AGATA