
Si legge su Oipamagazine “Esempio tipico, quello dei genitori che davano in comodato d’uso un secondo appartamento al proprio figlio. In tal caso i genitori non pagavano l’Ici né sull’abitazione dove vivevano né su quella concessa in uso. Con l’entrata in vigore dell’Imu, si pagheranno tasse su entrambe le abitazioni, l’unica differenza è che l’aliquota sarà agevolata sulla prima casa, al contrario sarà più alta su quella data al figlio perché considerata una seconda casa. Le novità, rispetto a quanto previsto dall’Ici, per la definizione della prima casa diverse. Innanzitutto per prima casa si intende quella nella quale ‘il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente’.
Se alcuni membri della famiglia stabiliscono la loro residenza e dimora in ‘in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile’. In conclusione, sulla prima casa deve verificarsi la sussistenza dei requisiti di possesso, residenza e dimora. Quindi nel caso in cui si hanno due case e una la si da al proprio figlio per andarci a vivere, quest’ultimo non solo deve andarci a vivere ma deve anche risiedere, dimorare e esserne proprietario o comunque avere un diritto reale su di essa come ad esempio l’usufrutto. Solo in un caso, la circolare esplicita la situazione in cui è possibile pagare l’imu agevolata su due immobili appartenenti allo stesso nucleo familiare: quella in cui i coniugi risiedono e dimorano in comuni diversi ‘ ad esempio per esigenze lavorative’. Ma se le due case sono ubicate nello stesso comune la doppia agevolazione non scatta più e l’aliquota base (0,4%) si potrà applicare solo su uno dei due immobili. Nonostante questo, il governo stima che circa il 24% delle abitazioni principali, ,6 milioni, non pagherà l’Imu per effetto delle detrazioni e del margine di manovra attribuito ai comuni. Quest’ultimi possono aumentare la detrazione di 200 euro prevista sulla prima casa «fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; al contrario non possono variare l’importo della detrazione prevista per i figli che è di ‘50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale’.