Nel caso in questione la terza sezione penale ha ritenuto infondata la tesi della difesa basata sulla convinzione del 39enne di trovarsi, vista la presenza di altri nudisti, in una zona naturalista, quindi senza coscienza e volontà di violare le norme, dato che il lido, non recintato, era notoriamente da anni frequentato anche da nudisti. Secondo gli ermellini, al riguardo, «è da escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti». Poichè, essendo la spiaggia frequentata in maggioranza da bagnanti adulti e minori con costume, mentre i nudisti erano in numero ridotto e sparso, contestualmente al «carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione», dovevano far percepire al giovanotto la condotta anti-giuridica e illecita con la conseguente punibilità del reato di natura contravvenzionale. Una decisione esemplare, quindi, per cui si rischia una ammenda di 1.200 euro.
Giovanni D’AGATA