Intanto però gli occhi di migliaia di insegnanti e lavoratori della scuola prossimi alla pensione sono tutti puntati all’11 settembre data in cui si attende la sentenza del Tribunale di Oristano, dove, lo scorso mese di agosto la questione Quota 96 era stata vagliata dal Giudice del Lavoro Carboni con un esisto molto positivo per i pensionandi.
Si legge su Businessvox che è stata introdotta ufficialmente una nuova deroga alla normativa vigente, praticamente cambiano i requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici a favore del personale docente non piu’ riutilizzabile.
Infatti diventa norma e così chi ha maturato i requisiti entro il 31 agosto 2012 può andare in pensione.
Si legge su Businessvox che l’articolo 14, comma 20-bis, del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio convertito con la legge numero 135/2012 inserisce una deroga alla normativa vigente in materia di requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011, a favore del personale docente non riutilizzabile in altro modo secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legge. I docenti da “rottamare” potranno dunque essere collocati a risposo in deroga alle norme attualmente vigenti che, com’è noto, consentono il pensionamento di vecchiaia al raggiungimento di 66 anni di età anagrafica o il pensionamento anticipato a 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva (42 anni e 5 mesi per gli uomini).
Più specificamente, si prevede la possibilità, riprendendo analoghe disposizioni presenti in precedenti norme per diverse categorie di lavoratori, di collocare in quiescenza tale personale dal 1° settembre 2013 applicando le disposizioni previgenti al D.L. 201/2011 in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre”), nel caso in cui lo stesso personale maturi i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012.
A tutti coloro che lavorano a scuola è noto il procedimento per l’individuazione dei docenti in esubero. Infatti, ricorda Businessvox che L’articolo 17 del Dl 95/2012 identifica il personale da collocare a riposo quei docenti a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risultino in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui prestano servizio, e che non possano – per la durata dell’anno scolastico – trovare collocazione nella medesima provincia, sulla base delle seguenti misure:
1. posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche in assenza della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o nella specifica classe di concorso;
2. posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il docente possiede il previsto titolo di specializzazione o ha (semplicemente) frequentato un apposito corso di formazione.
3. frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, prioritariamente assegnate dai dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso.
La norma votata, oltre a servire per i docenti in esubero può essere goduta anche dagli insegnanti che maturino entro il 31.8.2012 i requisiti per la pensione secondo la vecchia disciplina. In pratica si tratta della vecchia pensione di anzianità (cioè la vecchia quota 96: 60 anni e 36 anni di contributi oppure 61 anni e 35 anni). I docenti saranno collocati a riposo a partire dal 1° Settembre 2013.