Una nuova interpretazione della Cassazione per il l reato di sostituzione di persona (art. 494 del codice penale). Online non sono ammessi i nick falsi, dunque è necessario prestare massima attenzione specie per chi intende aprire account falsi su FB o su noti social network. . La Corte di Cassazione ha così incluso gli pseudonimi cibernetici – in termini anglofoni, nickname – tra i contrassegni identitari sfruttati per attribuire “a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.
Così spiega Il Punto Informatico che racconta il caso esaminato dalla Corte.