Nell’ordinanza numero 76 si legge «l’accensione di fuochi artificiali e razzi costituisce, in genere, motivo sia di disturbo che di potenziale pericolo per le persone presenti nonché causa di possibile deturpamento o danneggiamento di cose. Peraltro, le esplosioni di tali artifici, con conseguente propagazione di rumori e fiamme, possono causare grave disturbo agli animali da affezione». «Divieto assoluto a chiunque di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici e materie esplodenti in genere». «Le forze di polizia hanno la facoltà di allontanare dalle eventuali aree interessate da festeggiamenti chiunque sia sorpreso recare con sè alcune delle materie sopra descritte. I divieti -non si applicano nei confronti dei responsabili e degli organizzatori della manifestazione per quanto regolarmente autorizzato dalle competenti autorità di pubblica sicurezza». C «Fatti salvi i casi in cui il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro».