Pertanto, anche se si tratta di un licenziamento disciplinare(ossia causato da una condotta colposa o manchevole del dipendente), il datore di lavoro è sempre tenuto a dar seguito alla richiesta di ascolto inoltrata dal dipendente con la lettera di impugnazione del licenziamento medesimo.
È quanto emerge da una recente sentenza dalla Corte di Appello di Campobasso (C. App. Campobasso, sent. n. 189/2013)
La legge (art. 6 Legge 15 luglio 1966 n. 604) stabilisce che il dipendente, cui l’azienda abbia comunicato il licenziamento, se intende contestare tale provvedimento, lo deve “impugnare” con una lettera indirizzata al datore di lavoro.
Detta lettera – preferibilmente con raccomandata a.r. o telegramma, per garantire la prova della ricezione – va inviata entro 60 giorni del ricevimento del licenziamento in forma scritta (Cass. sent. n. 7620/2001).. Non importa, poi, se essa giunga al datore di lavoro oltre detto termine. Infatti, conta il momento in cui il soggetto licenziato abbia consegnato la missiva al servizio postale e non quando la riceve il destinatario.
Dunque, se in tale lettera il lavoratore ha chiesto di essere sentito, è illegittimo il licenziamento disciplinare se il datore non ha dato seguito alla suddetta richiesta di ascolto.
Foggia, 7 gennaio 2013 Avv. Eugenio Gargiulo