
Il coniuge economicamente più debole economicamente (che nella maggior parte dei casi è la moglie) ha diritto all’assegno di mantenimento solo quando non abbia redditi autonomi che gli consentano di poter vivere con lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Ciò significa che, prima in sede di separazione e poi in sede di divorzio, gli aspetti relativi alle capacita’ reddituali e alle potenzialità lavorative dell’ ex devono essere valutati con attenzione per evitare che il coniuge obbligato (in genere il marito) diventi, suo malgrado, una sorta di “pozzo di San Patrizio” da cui attingere in continuazione.
In molte coppie accade, quindi, che il coniuge c.d. debole, consapevole della tutela legislativa nei propri confronti ,utilizzi il diritto al mantenimento come una sorta di vendetta nei confronti dell’ex coniuge, avanzando spesso pretese improbabili.
Ma come dice un detto popolare prima o poi la “ruota gira per tutti” ed è quello che avrà pensato un marito quando la Cassazione, con la sent. n. 129/2014, gli ha dato ragione negando alla sua ex moglie il riconoscimento all’assegno divorzile perché la stessa aveva acquistato una macchina di lusso con un contratto di leasing.
Non solo, la donna che pretendeva di essere mantenuta dall’ex marito conviveva con un altro uomo e aveva anche rinunciato al proprio impiego da insegnante.
La somma di tutti questi fattori ha convinto i giudici che la donna vivesse comunque una vita di benessere e grazie a questa decisione l’ex marito e’ riuscito a recuperare ‘ossigeno’ per le proprie finanze!
Foggia, 14 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo