
I giudici spiegano che la lesione della privacy dei bambini non può essere giustificata dalle esigenze di mandare in onda il servizio “prima di tutti gli altri” e bruciare così la concorrenza.
I responsabili dell’illecito non possono neppure difendersi affermando la prevalenza del diritto di cronaca: l’interesse pubblico all’informazione non può, infatti, avere sempre la meglio ma occorre tenere conto del contesto della notizia stessa e dei diritti delle persone coinvolte.
La vicenda, nel caso di specie, era piuttosto delicata in quanto coinvolgeva i minori in casi di presunti abusi sessuali subiti in ambito scolastico. È evidente come, in simili ipotesi, il rigore delle regole sulle privacy è maggiore e i giornalisti sono tenuti ad evitare “invasioni illegittime” nella sfera privata dei bambini.
Il mancato oscuramento del volto dei minori e la pubblicazione su rete nazionale dei loro nomi e cognomi, senza contattare previamente i genitori per dare il relativo consenso, costituisce condotta illegittima e come tale sanzionabile.
Ne caso di specie il direttore del tg e il giornalista responsabili sono stati condannati al pagamento di un’ammenda.
In conclusione, quindi, sono punibili il giornalista televisivo e il direttore di testata che accettano il rischio, pur di “bruciare sul tempo” l’avversario, di mandare in onda le immagini di minori riconoscibili.
Foggia, 23 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo