In particolare, si segnala che l’articolo 3 del Decreto n. 136/2013, introduttivo del reato di combustione illecita e che punisce, con la reclusione da due a cinque anni, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata, e reclusione da tre a sei anni nel caso il fuoco sia appiccato a rifiuti pericolosi, è stato modificato, in sede di conversione, con l’aggiunta del periodo “Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica”. Il comma 3 dell’articolo citato, inoltre, è stato sostituito con la previsione che introduce un aumento di un terzo della pena per i casi in cui il delitto venga commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Foggia, 11 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo