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“Tasso alcolemico” inferiore a 1,5 No sospensione della patente

alcol testSe il tasso alcolemico accertato è inferiore a 1,5 g/l, non può essere applicata la sospensione “cautelare” della patente di guida. E’ quanto emerge dalla sentenza 31 dicembre 2013 del Giudice di Pace di Torino.

Il Giudice di Pace conferma l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 21447/2010, ai sensi della quale il nostro codice della Strada contempla diverse ipotesi di sospensione della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza previste, rispettivamente, dagli artt. 186 e 223.


La prima di tali disposizioni prevede una sospensione “penale” ed una “amministrativa”, la quale acquista efficacia a seguito della sentenza penale di condanna. L’art. 223 contempla una ipotesi di sospensione della patente avente natura “cautelare”, da applicarsi nel caso in cui il giudice penale ravvisi il timore di reiterazione del comportamento riprovevole.

La pronuncia ora richiamata evidenzia che il comma 9 dell’art. 186 cod. strad. è l’unico che consente al Prefetto la sospensione della patente di guida in via cautelare, ma sempre subordinandola all’accertamento che, ai sensi dei comma 4 e 5, rilevi un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Nella specie, la misura cautelare era stata applicata per una ipotesi differente rispetto a quella indicata nel comma 9 dell’art. 186, emergendo un difetto di correlazione tra il comportamento tenuto e il fatto sanzionato, non sussistendo i presupposti per l’applicazione della misura cautelare.

Foggia, 12 febbraio 2014                                Avv. Eugenio Gargiulo

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