
A dirlo è la Cassazione in una recente sentenza. (Cass. sent. n. 4392/14 del 30.01.2014)
Secondo la Suprema Corte, un comportamento di questo tipo da parte delle forze dell’ordine sarebbe del tutto arbitrario e violento, né troverebbe alcuna giustificazione nell’esercizio di pubbliche funzioni se non vi sono ragioni di sicurezza e se le generalità del privato sono già note all’agente. È il caso, per esempio, in cui all’agente sia stato già consegnato il libretto di circolazione– da cui risultano i dati personali del conducente – o la patente o la carta d’identità.
Se la richiesta rivolta all’uomo, di scendere dall’auto è finalizzata a ribadire i dati da questi già forniti all’agente essa è illegittima. Diversa cosa è se la finalità è quella di acquisire dati ulteriori rispetto a quelli già resi.
Pertanto, se l’ordine impartito dalle forze dell’ordine di scendere dall’auto non è motivato da ragioni diverse da quelle dell’identificazione, esso è illegittimo e opporsi non configura né il reato di resistenza a pubblico ufficiale, né tanto meno quello del rifiuto di fornire le proprie generalità.
Foggia, 13 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo