
Nel caso di specie, dagli accessi della Guardia di finanza presso le compagnie di assicurazione erano emerse, a carico di un legale, delle parcelle e un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato da questi. Sulla base di questi dati l’amministrazione finanziaria ha emesso l’accertamento.
Secondo la Cassazione, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi e al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo( secondo la previsione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)., è possibile l’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’acquisizione di onorari da parte di clienti risarciti dalle compagnie assicurative) a quello ignoto (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva).
Tale presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. Sarà quindi l’avvocato a dover dare prova contraria in merito agli emolumenti ricevuti e al reddito dichiarato: prova tutt’altro che agevole se la finanza ha rinvenuto presso la compagnia le ricevute.
Foggia, 18 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo