“La consulenza grafologica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28-4-2005 n. 8881; Cass. 29-1-2003 n. 1282; Cass. 11-6-1991 n. 6613)”.
Ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3207 del 12 febbraio 2014. Sentenza pronunciata al termine di un procedimento instaurato per la condanna, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un preliminare di compravendita rimasto inadempiuto.
Le parti, eredi del sottoscrittore del citato preliminare, lamentavano che la Corte territoriale, in funzione di giudice dell’Appello, avesse ritenuto provata l’autenticità della sottoscrizione apposta dal loro ascendente, sulla base della deposizione testimoniale resa dall’avv. (…) che dichiarava di aver personalmente redatto la scrittura, raccogliendo le firme dei contraenti, apposte in sua presenza; ed, escludendo, in tal modo, la necessità di ricorrere ad indagini grafologiche sul documento, come in atti formalmente richiesto.
Foggia, 19 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo