
Secondo una recente ordinanza della Cassazione (Cass. ord. n. 2364 del 4.02.2014) il giudice adito, prima di provvedere alla nomina dell’amministratore, deve esaminare la condizione del soggetto e verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’amministrazione di sostegno e cioè del:
– requisito soggettivo: menomazione fisica o psichica (tale condizione deve essere provata dal richiedente con opportune certificazioni mediche);
– requisito oggettivo: incidenza effettiva di tale menomazione sulla capacità del soggetto di agire per tutelare i propri interessi patrimoniali e non; in altri termini, occorre che il soggetto sia nell’impossibilità di comprendere il senso delle proprie azioni o comunque di individuarne le conseguenze, al punto di aver bisogno dell’assistenza di un’altra persona che si occupi della tutela dei suoi interessi.
Dunque, è necessario effettuare un duplice accertamento e comprendere fino a che punto la menomazione fisica o psichica accertata incida sulle capacità del soggetto di avere autonomamente cura dei propri interessi.
L’amministratore di sostegno, una volta nominato, ha il dovere di perseguire gli interessi del beneficiario, i suoi bisogni e le sue aspirazioni. Quella dell’amministratore è una funzione meramente assistenziale che serve a sopperire alle incapacità del soggetto debole di prendersi cura di sé.
Foggia, 4 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo