Al dipendente, titolare di posizione organizzativa e quindi avente in godimento uno stipendio onnicomprensivo, erano contestate poco più di 18 ore di assenza in due anni a fronte di oltre 300 ore di prestazione straordinaria non retribuite, non ravvisandosi per questo un danno economico per l’Amministrazione di appartenenza.
Le irregolarità nelle timbrature erano emerse all’esito di verifiche sui tabulati del telefono di servizio in uso all’appellante e degli appostamenti effettuati dal personale della sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, che comunque, stante la mancanza dell’elemento patrimoniale, aveva concluso per l’archiviazione in sede penale dell’ipotesi di truffa aggravata.
La Corte torinese ha accolto la tesi sostenuta dal dipendente volta alla declaratoria di sproporzionalità della sanzione espulsiva, seguendo un articolato ragionamento.
Poiché al momento della commissione dei fatti il Ccnl 22/01/2004 vigente non solo non prevedeva la sanzione espulsiva per la timbratura falsificata, ma sanzionava con la sospensione dal servizio da 11 giorni a sei mesi comportamenti anche di maggiore gravità rispetto a quello oggetto di giudizio (quali: assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a dieci sino a quindici; persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona), il giudice di secondo grado ha ritenuto di dovere comparare a fini interpretativi il contratto al momento vigente con quello successivamente intervenuto, anche se non direttamente applicabile alla fattispecie concreta.
Siccome il successivo Ccnl 11/4/2008 ha individuato quale illeciti punibili con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi «fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi» (fattispecie analoga a quella in corso di causa), la Corte ha ritenuto tale specificazione come utile elemento interpretativo del Ccnl 22/01/2004 applicabile ratione temporis e ha quindi concluso dichiarando illegittimo il licenziamento intimato, con conseguente ordine di reintegra del funzionario nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno determinato nelle retribuzioni non percepite in relazione ai periodi non lavorati, fino alla data della effettiva reintegra.
Il giudice di prime cure aveva infine motivato la legittimità del licenziamento comminato richiamando l’istituto della recidiva, ritenendo che questa si concretizzi quale semplice reiterazione del comportamento nel tempo. La Corte ha invece chiarito che la fattispecie non può ritenersi sussistente in assenza di pregresse violazioni disciplinari già oggetto di sanzione.
Foggia, 5 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo