
Lo ha detto, in riferimento a un rapporto di pubblico impiego, la Cassazione con una sentenza recentemente pubblicata . (Cass. sent. n. 8009/14 del 4.04.2014.)
L’importante principio stabilito dalla Suprema Corte finisce per attribuire al dipendente un’arma in più a tutela della propria “buonuscita”, onde controllare che il datore rispetti gli obblighi di legge e scongiurare brutte sorprese dell’ultimo minuto, all’atto cioè della cessazione del rapporto.
Infatti – dice la Cassazione – è vero che, in apparenza, il dipendente ancora in servizio non può vantare alcun diritto a pretendere le quote di TFR durante il rapporto di lavoro (salvo i casi speciali di anticipo), in quanto egli ne potrebbe pretendere il versamento solo allo scioglimento del contratto di lavoro; ma è anche vero che il lavoratore ha un “interesse concreto e attuale” a che il datore rispetti gli obblighi di legge. Pertanto egli può proporre una causa e chiedere al giudice che accerti l’accantonamento, da parte del datore, delle quote annuali.
Per usare una terminologia tecnica, il dipendente non può chiedere –ovviamente – una sentenza di condanna (sarebbe troppo presto), ma può comunque chiedere una sentenza di mero “accertamento” degli obblighi da parte dell’azienda!
Foggia, 7 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo