
In pratica, la normativa UE, nel dichiarato intento di perseguire il terrorismo internazionale, le narcomafie e i crimini informatici, aveva imposto, sino ad oggi, ai fornitori di servizi di telecomunicazioni, di immagazzinare i dati relativi al traffico nelle telecomunicazioni, come quelli sull’ubicazione e sull’identificazione degli utenti, per consentirne l’accesso alle pubbliche autorità.
La direttiva non permetteva invece l’accesso e la conservazione di dati relativi ai contenuti delle comunicazioni, cosa che é consentita solo in caso di mandato specifico da parte del giudice.
I dati soggetti alla direttiva devono essere conservati per un periodo fino a 2 anni.
Tuttavia, le finalità di pubblica sicurezza – ha dichiarato la Corte di Lussemburgo – non può spingersi fino a comportare un’ingerenza di così vasta portata sulla privacy degli utenti e di tale gravità sulla vita privata degli stessi.
La direttiva si poneva, infatti, in aperto contrasto con due principi fondamentali della Carta dei diritti dell’Unione europea: il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.
La sentenza avrà ripercussioni su tutti gli Stati Membri, nonostante la controversia sia sorta in Irlanda.
Attualmente, i fornitori di servizi via Internet conservano una mole mastodontica di dati degli utenti, dati che consentono di sapere con quale persona e con quale mezzo un abbonato o un utente registrato abbia comunicato (per esempio l’orario di telefonata o il numero chiamato); è possibile peraltro determinare il momento della comunicazione oltre che il luogo da cui ha avuto origine, nonché – non in ultimo – la frequenza delle comunicazioni dell’abbonato o dell’utente registrato con determinate persone in uno specifico periodo.
Si tratta, però, di informazioni che possono fornire indicazioni assai precise sulla vita privata dei soggetti i cui dati sono conservati, come le abitudini quotidiane, i luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti giornalieri o di diversa frequenza, le attività svolte, le relazioni sociali e gli ambienti sociali frequentati. Il tutto contro i valori fondamentali della persona!
Foggia, 8 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo