
Ad affermarlo è una recentissima sentenza della Cassazione . (Cass. sent. n. 20492 del 19.05.14.)
Per qualificare un veicolo “fuori uso” e quindi “rifiuto speciale”, è necessario che vi sia:
A)la volontà di abbandono da parte del proprietario il veicolo
B) l’oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione.
In pratica, a qualificare un veicolo come “fuori uso” potrebbe essere il suo pessimo stato di conservazione o il fatto che il mezzo sia privo dei vari componenti.
Inoltre è necessario che lo stesso mezzo sia stato abbandonato sia su un’area pubblica che, eventualmente privata: così, per esempio, nei pressi di un campo sportivo, in una campagna, in un parcheggio gratuito o a pagamento, nei pressi di una discarica, in un cortile condominiale, ecc.
Infatti, si deve considerare fuori uso, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata .
Foggia, 20 maggio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo