
Le immissioni rumorose, recita il codice civile, non devono superare la normale tollerabilità: circostanza da valutarsi in base ai luoghi in cui il rumore viene avvertito.
In particolare, la disciplina da applicare al caso di specie è quella in materia di rumori aeroportuali (D.m. 31/10/1997) che fissa, per le zone esterne all’aeroporto, valori limite più bassi rispetto a quelli previsti per le aree “dell’intorno aeroportuale”, con conseguente decrescita dei valori con il progredire della distanza.
Secondo i giudici, chi è costretto a sopportare i rumori degli aerei subisce, di fatto, un’espropriazione velata della propria proprietà, poiché è posto nelle condizioni di non poterne godere in modo completo (per esempio: non apprezzando la pace e la tranquillità domestica).
Perché, comunque, si possa configurare il risarcimento a carico del proprietario è necessario che quest’ultimo subisca un danno permanente consistente nella perdita o nella diminuzione del suo diritto di proprietà proprio a causa del rumore . ( in tal senso Cass. sent. n. 9341/03)
La “permanenza” del danno è considerato dalla legge (Art. 46 l. n. 2359/1865) un elemento essenziale per ottenere l’indennizzo: in pratica la diminuzione del diritto di godimento della proprietà deve essere definitiva.
È, in ultimo, necessario dare dimostrazione che i danni lamentati siano causati proprio da un’opera pubblica, ossia il sorvolo degli aerei sulla proprietà danneggiata: essi devono, cioè, incidere sul diritto di proprietà di aree non solo non confinanti con l’aeroporto, ma neanche rientranti nel cosiddetto “intorno aeroportuale”.
Foggia, 7 luglio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo