Ottenuto l’appuntamento presso il domicilio del consumatore, la consegna del buono sconto – proposto come gratuito – veniva subordinata alla firma del modulo di adesione all’offerta: ciò implicava la sottoscrizione di un vero e proprio contratto per l’acquisto di prodotti per la casa. Soltanto una volta scaduti i termini per esercitare il diritto di recesso, i clienti ricevevano un’altra visita a domicilio durante la quale il rappresentante della società, per la prima volta, avrebbe reso palese la reale natura e finalità del modulo sottoscritto, intimando in alcuni casi ai consumatori di procedere all’acquisto immediato dei prodotti per l’importo indicato sul modulo o minacciandoli di intraprendere azioni legali per il recupero del credito vantato.Dieffe S.r.l. La pratica commerciale messa in atto dalla Dieffe S.r.l., già Ideal Casa S.r.l., si è realizzata con un analogo meccanismo. In particolare, la società ha promosso, mediante telemarketing e successive visite presso il domicilio dei consumatori, un catalogo – anch’esso proposto come gratuito – che avrebbe permesso di acquistare articoli per la casa, con sconti fino al 50%. In realtà, il modulo sottoscritto dai clienti, dichiaratamente finalizzato al rilascio del catalogo e del “numero personale” per aderire alla promozione, consiste in un vero e proprio contratto per l’acquisto dei prodotti della società. Nel corso dell’istruttoria, sono stati accertati anche ostacoli al diritto di recesso: una volta scaduti i termini per esercitare il ripensamento, la società ha informato i consumatori della reale natura e finalità del modulo sottoscritto, prospettando come obbligatorio – in alcuni casi anche in maniera insistente e aggressiva – l’acquisto di prodotti presenti nel proprio catalogo. Da qui, la sanzione di 70mila euro irrogata dall’Antitrust.
Lecce, 6 ottobre 2014
Giovanni D’AGATA