
Per tal motivo la data della sentenza del processo a carico degli inquisiti è stata rinviata al 25 maggio 2017. Per la cronaca sono 23 le persone accusate a vario titolo di truffa aggravata per assenteismo.
Secondo gli incartamenti legali, all’epoca delle indagini, il GIP concesse agli inquirenti le dovute autorizzazioni per l’installazione delle telecamere “spia”. Ma secondo vizi di forma giurisprudenziali tale attività non permetterebbe l’utilizzo dei video come prova palese dei fatti contestati agli indagati, quei pubblici impiegati che chiedono il reintegro. Una prova, quella video, che è la chiave di volta di un’accusa che inchioda i “furbetti del multibadge” ma che secondo gli avvocati difensori quel GIP autorizzò il PM dopo l’avvenuta installazione delle telecamere “spia”, perciò risulterebbero registrazioni non acquisibili come prova schiacciante.
Insomma, a quanto pare, per l’accusa tutto potrebbe essere da rifare. Ma una domanda sorge sovente nelle menti dei foggiani che vorrebbero giustizia e perciò legalità: che siano state acquisite prima o dopo, che differenza fa se inchiodano il crimine? La risposta è nelle procedure legali regolamentate dalle leggi, le stesse che tra cavilli, vizi di forma, tempi biblici e attese prescrizioni, deformano quello stesso principio che dovrebbe punire chi delinque. Ma ormai “Legge (sarà) uguale per tutti”?
Nico Baratta