Così commenta l’Avvocato Elisa Anania:” La rivoluzione introdotta dalla Cassazione pone l’accento sul tradimento che si consuma tramite social network e mezzi digitali. E’ importante dunque ricordare sempre che la condotta online è equiparabile a quella della vita di tutti i giorni. Il digitale quindi non è escluso dalla punibilità tipica dei fatti reali. Anzi, è giusto ricordare che alcune condotte realizzate sul web possono essere considerate aggravanti del reato, come nel caso per esempio della diffamazione online, equiparata a alla diffamazione a mezzo stampa, per la sua diffusività potenzialmente molto alta”.
“La ratio della decisione della Corte si ravvisa nel fatto che il flirting viene equiparato ad una condotta punibile reale. Tale condotta seppur digitale, ha una effettiva incidenza nella vita reale di una coppia, capace quindi di compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione” precisa l’Avv. Anania.
La Cassazione di fatto equiparando il “tradimento online con quello della vita reale” rende i messaggi dei social prove per provare relazioni extraconiugali, alla stessa stregua di prove provate reali. Chiaramente riconoscendo così ai social network la stessa valenza probatoria dell’adulterio in senso classico, spetta al coniuge tradito il diritto allo scioglimento del matrimonio e il conseguente mantenimento, come effettivamente succede nella vita reale.
Conclude l’Avvocato Elisa Anania:” La Cassazione pone oggi una pronuncia storica che praticamente equipara le eventuali condotte extraconiugali presenti nei social network e negli strumenti digitali, alle condotte della vita ordinaria. Con tale sentenza è possibile dunque definire al meglio le responsabilità dei coniugi nell’eventuale tentativo di uno di questi di approcciare sentimentalmente un soggetto al di fuori della coppia”.