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Riforma delle pensioni per il comparto scuola: ecco cosa cambia!

scuolaLa Manovra agostana ha messo paura un pò a tutti! Le nuove norme sulle pensioni hanno spaventato e spaventano migliaia di lavoratori giunti ormai alla fine della carriera. Oggi facciamo il punto sulle novità per la cessazione della carriera del personale in servizio presso scuole ed istituti statali. Sebbene ancora non sia uscita la circolare INPDAP perchè si è in attesa delle istruzioni applicative della norma ci sono alcuni punti chiave già noti che derivano dalla Finanziaria votata ai primi del mese ed entrata in GU il 14 settembre.Il testo dei commi 21, 22, 23 dell’art. 1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148  anche nominata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16-9-2011 recita:

Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
[…..] 21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, . 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» ((sono inserite le seguenti)): «dell’anno successivo». Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione,».
23. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
[…..]

Il tutto può essere riassunto in modo semplice e senza troppe contorsioni

  • personale in forza nella Pubblica Istruzione, qualora avesse maturato i requisiti entro il 31/12/2011 non si incorre nelle nuove penalizzazioni.
Quali requisiti bisogna aver maturato?
  •  per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 uomini e per le donne 61 con almeno 20 di contributi);
  •  per la pensione di anzianità è quota 96 (con non meno di 35 di contributi e 60 di età)
E’ importante ricordare che coloro che hanno i requisti citati potranno godere anche della corresponsione del TFR secondo i metodi in vigore, dunque non saranno penalizzati.
Cosa succede a partire dal 01/01/2012?
  • i requisiti per la pensione di vecchiaia sono: 40 anni contributivi o limiti di età (65 anni uomini e donne);
  • per la pensione di anzianità quota 97 (con non meno di 61 anni di età e 35 di contribuzione)
  • si subirà il differimento di un anno scolastico della pensione e il ritardo nella corresponsione del TFR (passa a 6 mesi se pensionamento per vecchiaia e a 24 mesi se pensionamento per anzianità)

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Hamlet

"Amo ricercare, leggere, studiare ogni profilo dell'umanità, ogni avvenimento, perciò mi interesso di notizie e soprattutto come renderle ad un pubblico facilmente raggiungibile come quello della net. Mi piace interagire con gli altri e dare la possibilità ad ognuno di esprimere le proprie potenzialità e fare perchè no, nuove esperienze." Eleonora C.

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