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Cassazione: una nuova sentenza differenzia l’editoria online da quella della cartacea. Direttori o editori online non sono responsabili dei commenti degli utenti

Commenti che paura! Un pò tutti i direttori di testate online, seppure sanno bene l’importanza dei commenti e sopratutto apprezzino la libertà di pensiero, temono i commenti degli utenti perchè spesso il lettore, dietro il monitor si sente libero e “ci va giù pesante” Ora però i direttori delle  testate on-line – possono stare tranquilli, se in precedenza la Cassazione  aveva  già stabilito che non si possono applicare le norme sulla stampa – non si può nemmeno addebitare la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio.  La Cassazione ha annullato la condanna per omesso controllo dell’ex direttore dell’edizione on-line dell’Espresso Daniela Hamaui. Ai supremi giudici, il legale di Hamaui ha fatto presente che l’articolo incriminato “non era un commento giornalistico, ma un ‘post’ inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo”.

Consapevoli delle peculiarità delle edizioni on-line, i giudici di merito della Corte di Appello di Bologna avevano addebitato al direttore non l’omesso controllo ma l’omessa rimozione del commento. Si “stravolge la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento della pubblicazione e non invece l’omissione di controllo successivo”.
La sentenza 44126 ha dunque  rilevato che tra l’editoria cartacea e quella elettronica non c’è solo una “diversità strutturale” ma “altresì la impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma penale che punisce l’omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”. Sul termine stampa la Cassazione ha sottolineato alcune differenze tra l’online e la cartacea, ovvero la Suprema Corte   ricorda che “perchè si possa parlare di stampa in senso giuridico, occorrono due condizioni: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico”. Le testate elettroniche difettano di entrambe i requisiti perchè “non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale”, e perchè vengono diffuse “non mediante la distribuzione”. In sostanza l’editore online diventa sempre più differente da quella della carta stampata.

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