Sufficienti per il giudice gli esami clinici.
In caso d’incidente via libera all’utilizzo degli accertamenti senza consenso relativi alla positività all’alcol. Secondo la sentenza n. 8041 del 01 marzo 2012 della terza sezione penale della Corte di cassazione con cui ha respinto il ricorso di un 40enne contro la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di 3,21 g11, l’analisi integra un elemento di prova che può fondare il convincimento del giudice.
Nel caso di specie, è stata infatti confermata, la valutazione della Corte d’Appello di Brescia, che aveva accertato la responsabilità dell’imputato dall’analisi ematica svolta da cui risultava il suo elevato tasso alcolemico, ritenendo legittima tale analisi, anche se svolta in occasione di esami clinici ospedalieri per finalità terapeutiche. Pertanto, era irrilevante la presenza o meno del consenso dell’interessato dopo il grave incidente che aveva provocato. Secondo la terza sezione penale della Suprema Corte “ i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso».
I supremi giudici, dunque, hanno ritenuto che le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all’alcool dell’imputato siano infondate sottolineando che l’accertamento medico ha integrato un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice.
Giovanni D’AGATA