Nel preambolo della legge sono indicati i principali ambiti di cura e quelli in fase di studio: e’ oggi disponibile a livello scientifico una “compiuta valutazione dell’impiego clinico dei cannabinoidi nella cura del glaucoma, nella prevenzione dell’emesi, nel controllo di alcune spasticita’ croniche, come adiuvante nel controllo del dolore cronico neuropatico associato a sclerosi multipla, nel trattamento del dolore nei pazienti affetti da cancro. Da sperimentazioni scientifiche risulterebbe inoltre che i cannabinoidi hanno proprieta’ di ridurre i dosaggi degli analgesici oppiacei, quali la morfina e i suoi analoghi, necessari a lenire il dolore nei malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici, evitando cosi’ i fenomeni di assuefazione, caratteristici degli oppiacei”. Nell’articolato, dopo aver enunciato gli scopi della legge si specifica che tale disciplina normativa e’ comunque definita nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale e in ogni caso non ha alcuna pretesa di intervenire sugli aspetti clinici, come tali rimessi alla responsabilita’ medica e all’evidenza scientifica. Da qui la definizione dei farmaci cannabinoidi e l’ambito applicativo della legge: le strutture del servizio sanitario regionale e le aziende ospedaliere universitarie, oltre alle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero. Omogeneita’ delle procedure.
Alla Giunta regionale il compito di definire gli indirizzi per l’uniformita’ organizzativa e procedurale, cui le aziende sanitarie si adeguano assumendo le necessarie misure.