Art. 62: Fima, chiarire l’ applicazione agli allevatori o prevedere fase transitoria. Il parere della FIMA
“Se su un corpo debilitato andiamo a fare un vaccino, ne decretiamo la morte. E’ questo il rischio effettivo che l’ art 62 della L. 27/2012, appena recepito nel nostro ordinamento con decreto legislativo approvato lo scorso 31 ottobre, provocherà con la sua entrata in vigore, in particolare nel pagamento dei debiti verso i fornitori, specie nel settore zootecnico, dove, almeno nel pagamento dei mangimi, che rappresentano il maggior costo, serve un chiarimento o una fase transitoria”. Lo ha dichiarato Saverio De Bonis, Coordinatore nazionale Fima, Federazione Italiana Movimenti Agricoli.
Costi di produzione elevati, credit crunch, esposizioni verso Equitalia, vendite all’ asta e prezzi poco concorrenziali all’ origine, proibiscono agli agricoltori di poter fronteggiare termini di pagamento rigidi verso i loro fornitori di materie prime. In queste condizioni di estrema difficoltà, – aggiunge – per poter lavorare, gli agricoltori e, in particolare, gli allevatori si sono appoggiati ai fornitori che grazie a pagamenti diluiti nel tempo, hanno surrogato le banche e consentito di tenere aperte le aziende zootecniche, facendole sopravvivere.
L’art. 62 – precisa il coordinatore – con la quale vengono disciplinate le modalità ed i tempi di pagamento delle aziende, é una norma che, senza dubbio da un lato regolarizza i rapporti contrattuali verso la distribuzione, alla quale togliere 3 miliardi di circolante non produce alcun contraccolpo, ma che rischia dall’altro, estendendo la legge anche ai produttori, di portarli al collasso. Le sanzioni, infatti, se applicate, rischiano di decretarne la morte.
Occorre invece precisare la ratio della nuova disciplina, che pur essendo coerente con la direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, agisce ed è in relazione a comportamenti unilaterali di abuso della maggior forza commerciale.
Il Ministro Catania, – prosegue De Bonis – dovrebbe invitare le associazioni dei mangimisti, a non allarmare gli allevatori con sanzioni da parte dell’ Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in caso di ritardato pagamento, che non devono essere applicate agli allevatori poiché è impensabile ravvisare nella parte piu’ debole della filiera una fattispecie di abuso di posizione dominante.
Per evitare che questa nuova norma possa strangolare ulteriormente il settore agricolo e zootecnico, che da tempo invoca una moratoria dei pagamenti, – conclude De Bonis – è già sufficiente applicare gli interessi di ritardato pagamento previsti dalla nuova norma.