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Cartella di pagamento di Equitalia nulla se notificata con raccomandata ar. La Corte tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente per una cartella relativa all’Irpef

equitalia2Sulla scia di altri precedenti giurisprudenziali in materia di notifica a mezzo posta della cartella di pagamento Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, segnala la sentenza n. 247/2013 della Corte Tributaria Provinciale di Roma che ha stabilito che è nulla la cartella di pagamento Irpef notificata dal concessionario della riscossione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di una contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento notificata da Equitalia a mezzo del servizio postale.

Per i giudici della corte capitolina, la cartella di pagamento al pari degli altri avvisi non è un atto processuale e, come tale, non può essere oggetto di invio mediante raccomandata. Ciò perché, dallo sviluppo normativo che ha portato all’attuale formulazione della norma, si evince che per la notifica a mezzo posta il legislatore in un primo momento aveva previsto che fosse fatta direttamente da parte dell’esattore che provvedeva all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento secondo due fasi procedimentali distinte ovvero consegna materiale della cartella dal concessionario – esattore all’agente postale e successivamente notifica da parte dell’agente postale che agisce come ausiliario dell’agente notificatore, mentre a far data dal 01/07/1999 l’intenzione del legislatore e’ stata quella di escludere l’esattore oggi concessionario dalla notificazione mediante servizio postale e conseguentemente l’agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all’agente postale secondo le fasi sopra descritte, ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione (di cui al d. lgs. n. 112 del 13/0411999) o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.

Giovanni D’Agata

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