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Pensione Scuola: ecco come orientarsi per fare la domanda di cessazione di servizio

pensioni-scuola-quota-96-cosa-succede-L-S2Hk9J (1)Scuola è tempo di domanda di pensionamento. Come è noto il 7 di febbraio 2014 scade il termine di presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale della scuola dal 1 settembre 2014. Solo i dirigenti scolastici potranno presentare domanda sino al 28 di febbraio 2014.

Come accade già da qualche anno l’unica modalità di presentazione della domanda di pensione è online e va compilata attraverso le istanze on-line (POLIS), spazio attivo per tutto il personale.

Ecco come fare:

La domanda di pensione e ipotetiche revoche prevede due fasi differenti.


1. La domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via web POLIS “istanze on line” disponibile nel sito Internet del Ministero (istruzione.it).
2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti dell’INPS gestione ex INPDAP nei seguenti modi:
  • Presentazione della domanda on line
  • Presentazione della domanda tramite contact center integrato
  • Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato
  • Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza in modalità cartacea.
Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011 (Requisiti ante Fornero)
La Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 (così detta Legge Fornero) ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico facendo salvo però il diritto all’applicazione della precedente normativa per coloro che avevano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico secondo la precedente normativa sono:
VECCHIAIA
• 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne
• 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne
ANZIANITA’
• 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva
QUOTA
• 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96
• 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dall’1/9/2014 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2013 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo.
Nuove regole per l’accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011 (Riforma Fornero)
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
• 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento a riposo d’ufficio)
• 66 anni e 3 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2014
Pensione anticipata all’età di 62 anni:
• per le donne si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2014, e senza nessun arrotondamento, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
• per gli uomini si potrà richiedere conseguendo, entro il 31 dicembre 2014 e senza nessun arrotondamento, 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
E’ altresì prevista la possibilità, avendo il requisito contributivo, di accedere alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età incorrendo però in una penalizzazione sul calcolo della pensione, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazione di sangue e emocomponenti e cassa integrazione guadagni ordinaria.

  • Trattenimento in servizio
Il Miur raccomanda una particolare attenzione ai criteri di valutazione delle domande di permanenza in servizio: capienza delle classi di concorso, posto o profilo di appartenenza.
La considerazione delle situazioni di esubero provinciale dovrà fare riferimento agli organici di diritto dell’anno scolastico 2013 – 2014 e alla probabile evoluzione nell’anno scolastico 2014 – 2015.
L’amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio non oltre i 70 anni di età esclusivamente per il perfezionamento della contribuzione minima necessaria alla pensione di vecchiaia.
  • Trattenimento in servizio per i dirigenti scolastici
Per la concessione della proroga oltre alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita in specifici ambiti, verranno privilegiati coloro che hanno un numero minore di anzianità di servizio rispetto a Dirigenti che ne hanno almeno 35.
L’istanza può essere presentata da chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014.
  • Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Saranno collocati a riposo d’ufficio coloro che:
• entro il 31 agosto 2014 compiranno i 65 anni di età avendo maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti ante riforma Fornero (40 anni di contribuzione, quota 96, 65 anni per uomini e donne, 61 anni come opportunità riservata alle donne).
• entro il 31 agosto 2014 matureranno i requisiti della pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini).
Le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione unilaterale nei confronti di coloro che potrebbero avere una penalizzazione della pensione nel caso non abbiano compiuto i 62 anni.
• entro il 31 agosto 2014 matureranno il requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi).
In tutti questi casi è obbligatorio, da parte dell’amministrazione, il preavviso di 6 mesi.
(Fonte FINANZAUTILE)


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