Rubriche

Qualora la “badante” lasci solo di notte l’anziano commette un reato!

Per la configurazione del reato di “abbandono di persona incapace” è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia le capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

L’Italia è piena di extracomunitari che, per mantenersi, offrono la propria assistenza in favore di persone anziane. Lo fanno in cambio di vitto, alloggio e uno stipendio a volte modesto. Diventano così badanti “a tempo pieno”, affidatari dei bisogni primari di un parente ormai avanzato di età o di un portatore di handicap totalmente incapace.

Capita, però, non raramente il badante abbandoni il “posto di lavoro”, a volte anche durante la notte, senza preavviso, alla ricerca di un impiego meno vincolante o per far ritorno al suo Paese d’origine.

Sono casi ordinari, purtroppo, fin troppo ripetuti forse perché le famiglie, dinanzi a tali illeciti, “lasciano correre”, strette più dalla necessità di trovare, nell’immediatezza, un sostituto. Ma non sempre si pone attenzione al fatto che detto comportamento configura un reato: quello di “abbandono di persona incapace” (Art. 591 cod. pen.). Il che consente di querelare il badante poco zelante e di avviare, nei suoi confronti, un vero e proprio processo penale.

Lo ha ricordato la Cassazione in una recente sentenza. (Cass. sent. n. 49492/13 del 9.12.2013)

In verità, perché si realizzi il reato in questione non è necessaria la fuga del “lavoratore”; basta semplicemente che questi abbandoni l’anziano o l’incapace anche per poche ore, sebbene dorma nella propria abitazione, per assentarsi e recarsi altrove.

Non rileva se il badante non abbia le competenze professionali rivolte all’assistenza di persone disabili. È sufficiente la semplice consapevolezza di abbandonare il soggetto che non abbia le capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

Foggia, 10 gennaio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo


Tag

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button
Close
Privacy Policy Cookie Policy