Quando un corteggiamento troppo serrato può essere stalking
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente stabilito che un corteggiamento troppo pressante integra il reato di stalking quando la vittima, pur non modificando le proprie abitudini di vita, vive in maniera ansiosa le attenzioni non gradite, tanto da provocare in lei timore o paura.
La vicenda su cui si è pronunciata la Cassazione è singolare: un magistrato che tartassava di messaggi e di richieste di incontri una collega del medesimo ufficio, creando in lei uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. (Cass. S.U., sent. n. 7042/2013 del 21.03.2013)
Secondo i giudici della Cassazione, il reato di stalking consiste in una serie di atti persecutori compiuti in maniera abituale dallo stalker e si compone di tre condizioni che possono verificarsi in maniera alternativa. Quindi non è affatto necessario che essi accadano tutti e tre insieme.
Le tre condizioni dello stalking sono:
1) il cagionare un perdurante e grave stato di ansia nella vittima;
2) l’ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto;
3) l’alterazione delle abitudini di vita della vittima.
È sufficiente che si realizzi uno di questi tre fatti perché si abbia stalking.
La vittima, perciò, può essere intimorita da un corteggiatore che non ne vuole sapere di lasciarla in pace, ma il timore provato può anche non arrivare al punto di far cambiare le proprie abitudini.
Inoltre, sempre secondo la Cassazione, lo stato di ansia della vittima può emergere dalle stesse dichiarazioni che questa rilascia davanti al giudice durante il processo. In pratica, per provare lo stato di ansia non si richiede un accertamento medico né che la vittima abbia sviluppato, in seguito agli atti persecutori subiti, una malattia psicologica, poiché è sufficiente che sia stata alterata la sua serenità quotidiana.
Per queste motivazioni, i giudici hanno stabilito che anche un corteggiamento troppo serrato, fatto di sms, incontri non graditi e telefonate continue, è stalking se la vittima inizia a intimorirsi e non gradisce le attenzioni moleste.
Attenzione, dunque, a non insistere troppo se l’oggetto del vostro desiderio non apprezza la vostra corte: il limite tra un corteggiamento lusinghiero e la molestia è molto sottile!
Foggia, 15 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo