Dichiarare un falso reddito per poter beneficiare dell’esenzione del ticket sanitario può costituire reato, ma non se il valore del beneficio è troppo basso!
È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione che sottolinea due aspetti piuttosto rilevanti. (Cass. sent. n. 1574 del 15 gennaio 2014)
Il primo riguarda il tipo di reato che potrebbe commettere chi dichiara un reddito falso per ottenere l’esenzione ticket: reato di “falso ideologico” o di “percezione indebita di erogazioni ai danni dello Stato”?
Il primo reato sussiste quando il soggetto dichiara dati falsi in un atto pubblico. Il secondo sussiste quando il soggetto, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Secondo i giudici, chi dichiara un reddito falso per beneficiare di esenzioni relative a contributi pubblici commette reato di “percezione indebita di erogazioni pubbliche”(il reato di falso ideologico è assorbito in questa fattispecie criminosa la quale si realizza con l’uso di dichiarazioni false).
L’esenzione ticket rientra nel concetto di conseguimento indebito di un’erogazione pubblica poiché quest’ultimo comprende tutte le attività di contribuzione ascrivibili agli enti pubblici e consistenti, non solo nell’elargizione di una somma di danaro, ma anche nella concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma dovuta. In questo secondo caso, il richiedente ottiene un indebito vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità.
Il secondo aspetto trattato dalla sentenza riguarda la configurabilità o meno del reato in esame quando il vantaggio indebitamente conseguito ha uno scarso valore economico.
Chi beneficia dell’esenzione ticket grazie a false dichiarazioni di reddito percepisce un’erogazione pubblica tale da danneggiare lo Stato? Secondo la Cassazione no in quanto il valore di un ticket è pari a circa 50 euro e il beneficio di esenzione non è tale da far sorgere la violazione del codice penale.
Per i giudici, dunque, il reato non sussiste ma il “furbo” non resta impunito in quanto è soggetto ad una sanzione amministrativa!
Foggia, 17 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo