Decreto “Salva Italia” Come evitare il pignoramento integrale di pensione o stipendio
C’è un modo per evitare il pignoramento integrale di stipendi o pensioni. Lo spunto è stato offerto da una recente sentenza del Tribunale di Savona.
Innanzi tutto va premesso che pensioni e stipendi, per legge, possono essere pignorati solo fino a un tetto massimo di un quinto. Si tratta, però, di un limite facilmente superabile. Il creditore, infatti, non deve far altro che attendere che tali emolumenti vengano depositati in banca: dopo tale momento, essi – confondendosi con gli altri risparmi – possono essere pignorati fino al 100%. È questo, almeno, sino ad oggi, l’orientamento dei giudici.
Ciò mette i contribuenti con le spalle al muro ancor di più nei confronti di Equitalia che, potendo accedere all’anagrafe tributaria, è in grado di conoscere in anticipo il conto corrente di appoggio del reddito di ciascun debitore.
Peraltro, almeno con riferimento alle pensioni, il problema della pignorabilità integrale è stato già ampiamente sollevato dall’opinione pubblica da oltre un anno. Posto, infatti, che il decreto legge “Salva Italia” ha imposto l’apertura di un conto corrente ove far affluire le pensioni superiori a mille euro, la legge ha, di fatto, abolito la pignorabilità del “quinto”, rendendo assai più facile il pignoramento integrale della pensione.
Sembra però che ci sia una strada d’uscita e il suggerimento è stato dato un mese fa dal Tribunale di Savona.
Con una interessantissima sentenza, il giudice ligure, ha escluso la possibilità che Equitalia possa pignorare tutto il conto corrente del pensionato qualora questi riesca a dimostrare che, all’attivo del conto, non vi siano altre voci diverse dalla pensione.
In tal caso, riuscendo a dare prova al giudice che sul conto vi affluiscono solo e unicamente i redditi pensionistici, è possibile bloccare Equitalia e far applicare la regola generale in base alla quale la pensione non può essere pignorata fino al minimo vitale (525,89 euro) e, per la residua parte, solo nei limiti di un quinto .
Ricordiamo che dal 2012 sono stati fissati nuovi limiti di pignorabilità dei redditi dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui il creditore procedente sia Equitalia, e ciò in deroga al codice di procedura civile che prevede, in generale, la possibilità di pignorare lo stipendio entro un massimo di un quinto. In tali casi valgono i seguenti limiti: – gli scaglioni di stipendio fino a 2.500 euro possono essere pignorati solo per un decimo; – gli scaglioni compresi fra 2.500 e 5.000 euro possono essere pignorati per un settimo; – e solo sugli scaglioni superiori a 5.000 euro lo stipendio è pignorabile per un quinto, come nella generalità dei casi applicabili a tutti gli altri creditori
Un assegno di pensione o uno stipendio resta, infatti, tale anche se è depositato su un libretto postale o conto corrente, e pertanto non può essere pignorato oltre i limiti fissati dalla legge.
Stando, quindi, a questo condivisibile precedente, tutto ciò che dovrà fare il pensionato o il lavoratore subordinato è di non utilizzare il conto per farvi affluire somme diverse, rispettivamente, dalla pensione o dal reddito di lavoro. In tal caso, è legittimo chiedere la sospensione del pignoramento integrale.
Il precedente è certamente interessante, non fosse altro perché apre una nuova interpretazione nella lettura delle norme sull’esecuzione forzata, consentendo la possibilità di garantire, specie di questi tempi, il sostentamento vitale alle fasce più svantaggiate.
Foggia, 21 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo