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Lezioni private: reddito percepito come lavoro occasionale

lezioneL’effettuazione di lezioni private (in materie scolastiche e universitarie), da parte di un contribuente lavoratore dipendente, si deve considerare come “lavoro autonomo” svolto in modo “occasionale” (Lett. l, comma 1, articolo 67 Tuir), in quanto, per comune esperienza, esso implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

I compensi conseguiti andranno dichiarati nella sezione II-A del quadro RL di Unico Pf (oppure, in caso di utilizzo del modello 730, nel quadro D, rigo D5, codice 2) e assoggettati a tassazione (mediante imputazione al reddito complessivo posseduto) al netto di tutte le spese inerenti eventualmente sostenute.

Non sono richiesti ulteriori adempimenti formali/sostanziali, soprattutto da parte del committente, cui sono impartite le lezioni private, il quale, non rivestendo la soggettività di sostituto d’imposta non è tenuto ad effettuare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti  (articolo 23, Dpr 600/73.)

Sembra ragionevole ritenere che l’esenzione operi anche nel caso in cui le lezioni siano rese collettivamente a un gruppo di allievi.

Si fa presente, inoltre, che l’attività sarà soggetta alla gestione separata Inps.

Se, al contrario, le lezioni private sono impartite presso una scuola privata, le prestazioni sono soggette a Iva (che il docente dovrà fatturare alla scuola), in quanto non possono essere considerate come lezioni impartite a titolo personale.

Bisogna premettere che non esistono regole che consentono di individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso ministero delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra “abitualità” e “occasionalità”, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso”. In linea generale, “per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità”. (Circolare del ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977)


In ogni caso, se si tratti di prestazioni abituali, l’insegnante di lezioni private è considerato un esercente arti e professioni, diventando soggetto passivo ai fini Iva. In questo caso l’insegnante è obbligato:

a) a chiedere l’attribuzione del numero di partita Iva;

b) a presentare la dichiarazione Iva annuale e assolvere a ogni altro obbligo previsto dalla legge.

In sintesi, per le lezioni private (in materia scolastica o universitaria), se l’attività è occasionale, l’insegnante può limitarsi a consegnare all’allievo una ricevuta in carta semplice. Una seconda copia della ricevuta resta all’insegnante per la dichiarazione dei redditi, da inserire nella voce “altri redditi”.

Se invece le prestazioni hanno il carattere della abitualità il lettore deve emettere la fattura in esenzione di Iva.

Infine, se l’attività viene posta all’interno di una scuola privata, è necessaria l’apertura della partita Iva

Foggia, 21 gennaio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo.

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