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Reato penale per il coniuge che abbandona l’ altro gravemente malato

avvocati-legge-giustiziaIl coniuge che abbandona l’altro coniuge che versa in gravi condizioni di salute risponde del reato di “abbandono di persone incapaci” ,anche se l’abbandono è solo per un breve periodo.

Con il matrimonio sorgono in capo ai coniugi una serie di diritti ma anche di doveri. Tra questi ultimi ci sono: 1). l’obbligo di fedeltà; 2). l’obbligo di coabitazione; 3). l’obbligo di assistenza morale e materiale.

Per “assistenza morale e materiale” si intende non solo la contribuzione economica o casalinga del coniuge (ossia la partecipazione alla gestione domestica con i propri redditi o con la propria attività fisica), ma anche un’assistenza morale, cioè una presenza fisica costante, un spalla sulla quale l’altro coniuge può sempre contare.

Tale assistenza morale deve esserci soprattutto quando l’altro coniuge si ammala nel fisico o nella mente. Ciò significa che, se il coniuge, nel momento di malattia dell’altro, si allontana anche per breve tempo dal domicilio domestico, commette il reato di abbandono di persone incapaci. (art.591 cod. pen.)

Questo è quanto ha recentemente stabilito la Cassazione. La sentenza ha condannato una moglie per il reato suddetto perché, pur avendo sposato il marito già malato di una patologia genetica degenerativa, si era allontanata da casa per un breve periodo. (Cass. sent. n. 2149 del 17.01.2014.)

In linea generale, il coniuge che si comporta così non solo contravviene all’obbligo di assistenza, ma soprattutto mette in pericolo l’incolumità fisica dell’altro, che in quel momento è un “soggetto bisognoso” considerata l’età, le condizioni fisiche e mentali.

Nei momenti di vulnerabilità del consorte si ha un dovere di custodia. In assenza di essa si crea una situazione di pericolo anche solo potenziale; ne deriva che il coniuge è responsabile anche quando l’abbandono sia parziale.

Né si può giustificare l’abbandono confidando nella cura e nell’assistenza di altri familiari.

Per chiarezza va ricordato che commette il reato di “abbandono di persone incapaci o minori” chiunque abbandona:

1. una persona minore degli anni quattordici;

2. una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa;

3. una persona della quale abbia la custodia o debba avere cura.

La pena prevista è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge oppure dall’adottante o dall’adottato.

È punito anche chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato, per ragioni di lavoro.

Foggia, 22 gennaio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo


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