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Risarcimento danni per articoli e post lesivi

tribunaleSe l’articolo giornalistico non indica espressamente i nomi dei protagonisti di una vicenda di cronaca, ma tuttavia è possibile risalire alla loro identità attraverso ulteriori elementi contenuti nel testo, vi è ugualmente una “lesione della privacy”. Gli interessati, pertanto, possono chiedere il risarcimento del “danno morale ed esistenziale”. È sufficiente che l’articolo di cronaca contenga una serie di particolari “individualizzanti” affinché il pubblico identifichi il soggetto in questione e possa risalire, con certezza, alla sua identità.

È quanto stabilito recentemente dalla Cassazione.

Non è necessario indicare nome e cognome di un soggetto: secondo la Cassazione, l’individuabilità della persona di cui sono stati resi pubblici dati sensibili può avvenire anche attraverso semplici riferimenti che consentano il riconoscimento della stessa per esclusione, in via cioè deduttiva, tra una categoria di persone. ( in tal senso Cass. sent. n. 1608/14 del 27.01.2014)

 

Così, il giornalista e l’editore devono risarcire il danno morale ed esistenziale per la violazione del diritto alla riservatezza anche se i protagonisti del servizio giornalistico, pur non citati esplicitamente, sono comunque riconoscibili.

Foggia, 29 gennaio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo


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