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Non è reato “dimenticare” i propri cani e abbandonarli al canile

canileMolti amanti dei quattro zampe si altereranno, e non poco, per questa sentenza, che però purtroppo altro non fa che applicare i principi stessi su cui è stata creata.


E’ noto che per l’abbandono di animali si può essere puniti per legge (art. 727 del codice penale: “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano abitudini della cattività e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può essere punito con l’arresto fino ad un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro”).

Peccato però che fatta la legge, trovato l’inganno. L’abbandono infatti implica il “disfarsi” del proprio animale, non più desiderato, scaricandolo che so sul ciglio dell’autostrada o in un bel campo fiorito; non certo lasciarlo alle cure di un canile!

E così, ecco che un amabile essere umano di Marostica ha ottenuto dalla Terza sezione penale della Cassazione l’annullamento della pena al pagamento di una multa di 3.000 euro, inflitta dal gup di Bassano del Grappa per aver abbandonato i suoi due (ex, per fortuna loro) meticci in un canile privato.

La decisione è stata presa “perché il fatto non sussiste”, dal momento in cui “questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale ed evitare pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, le necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici”. L’abbandono dunque per la giurisprudenza si concretizza nel caso in cui non viene assicurato «il rispetto delle esigenze psico-fisiche dell’animale», «sprovvisto di custodia e cura» ed «esposto a pericolo per la sua incolumità».

La suprema Corte spiega inoltre che il reato di abbandono non sussiste nemmeno se il proprietario di un cane sospende il pagamento del corrispettivo al canile. Ed ironia della sorte i titolari del canile privato dovranno continuare a prendersene cura, perché rischierebbero di essere loro stessi condannati.

Il responsabile del canile, infatti, dopo aver ricevuto il cane “non è autorizzato ad abbandonarlo a se stesso”. Per contro il mancato pagamento e ritiro dei cani da parte del proprietario rientrerebbero in un semplice “inadempimento contrattuale”.

L’indignazione per il gesto però convive con una convinzione altrettanto forte: meglio che i cani siano stati lasciati in un luogo che, per quanto triste, non mette a rischio la loro vita!

Foggia, 3 febbraio 2014                                              Avv. Eugenio Gargiulo

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