Approvazione Regolamento “Diritti dei passeggeri aerei” – Uggias
“REVISIONE DEL REGOLAMENTO n. 261/2004 SUI
DIRITTI DEI PASSEGGERI AEREI”
Strasburgo, 5 Febbraio 2014
Il Parlamento Europeo ha approvato nella giornata di oggi a larga maggioranza – 580 voti a favore e 41 contrari – le nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei. La revisione del regolamento 261/2004 stabilisce norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo e di responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.
Il testo approvato fornisce maggiore chiarezza su ciò che costituisce “circostanze eccezionali”, ossia quegli avvenimenti straordinari al di fuori del controllo del vettore aereo che esonerano quest’ultimo dall’obbligo di rimborso ai passeggeri rimasti a terra. Si definisce un quadro più chiaro ed efficiente sui diritti dei passeggeri e sugli obblighi dei vettori aerei in caso di circostanze eccezionali, come avvenne nel caso dell’eruzione del vulcano islandese che nel 2010 lasciò a terra milioni di cittadini. Il nuovo regolamento pone quindi fine all’incertezza giuridica includendo una lista tassativa di circostanze eccezionali in base alle quali al vettore aereo è consentito ritardare o cancellare un volo senza dover effettuare pagamenti compensativi. A tal proposito, si chiarisce che i problemi tecnici possono essere considerati “circostanze eccezionali” solo se causati da circostanze che non sono direttamente gestibili dal vettore aereo operativo in quanto derivanti da vizi di fabbricazione non ravvisabili durante la manutenzione ordinaria del velivolo.
Viene inoltre posto un argine alle pratiche commerciali sleali attuate da diverse compagnie aeree, come per esempio lapolitica del “no-show” (mancata presentazione all’imbarco da parte del passeggero). Diversi vettori aerei negano infatti l’imbarco ai passeggeri su un volo di ritorno se questi non hanno utilizzato il viaggio di andata di un biglietto. Si tratta di una pratica contraria all’interesse dei consumatori che si è finalmente deciso di disciplinare con il nuovo testo.
Altro aspetto fondamentale del dossier riguarda il diritto al risarcimento in caso di ritardi prolungati. I passeggeri avranno diritto a un indennizzo di 300 euro a partire dalle tre ore di ritardo del volo, e non dalle cinque ore in su, come richiesto dalla Commissione Europea nella sua proposta legislativa. Ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione che riconosce ai passeggeri, in casi di ritardi prolungati (e quindi superiori alle 3 ore) gli stessi diritti dei passeggeri i cui voli sono stati cancellati.
Non ci saranno inoltre più sorprese sul prezzo del biglietto, né costi aggiuntivi ingiustificati. Il prezzo del bigliettopubblicato dovrà necessariamente riflettere il prezzo finale che il consumatore è tenuto a pagare. A tal fine, il nuovo testo prevede che il prezzo pubblicizzato debba già indicare eventuali spese extra, come, per esempio, tutti i costi relativi al pagamento tramite carta di credito o le spese per il check-in.
La revisione introduce diverse importanti disposizioni riguardo il bagaglio massimo consentito ai passeggeri in cabina. Sarà infatti consentito imbarcare a titolo gratuito i propri oggetti o effetti personali, compresi gli acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato. Sono presenti all’interno del testo anche disposizioni che agevolano l’imbarco degli strumenti musicali, nonché oggetti essenziali per le persone con disabilità o condizioni mediche.
Dopo il voto odierno, le nuove norme sui passeggeri saranno oggetto di negoziati tra Parlamento Europeo e il Consiglio che cercheranno di trovare un accordo su un testo di compromesso entro la fine del semestre greco di Presidenza UE.
Giommaria Uggias