Esteri

“Internet host provider” Google non è mai responsabile dei contenuti offensivi pubblicati sulla sua piattaforma web

“Internet host provider” come Google non è mai responsabile dei contenuti offensivi pubblicati sulla sua piattaforma webFinisce con la  recentissima sentenza messa nero su bianco dalla Cassazione, l’ormai nota vicenda definita dai media come “il caso Vividown”.

Non ci sarà bisogno di soffermarsi troppo sui fatti di causa: il filmato di un pestaggio, ai danni di un bambino down, effettuato dai suoi stessi compagni di classe, era finito su “YouTube” e, per questo, il Tribunale di Milano, in primo grado, aveva ritenuto responsabili tre dirigenti di Google (la responsabilità era stata “motivata” in base alla violazione della legge sul trattamento dei dati personali, per una non corretta “informativa” presente sulla home del sito).

Una sentenza ormai “storica” e famigerata perché aveva calpestato, in un colpo solo, il principio di neutralità della rete e della non responsabilità degli intermediari di servizi sul web, sancito dalla direttiva comunitaria sul commercio elettronico

La Corte di Appello aveva poi ribaltato, in secondo grado, la sentenza, ripristinando la corretta interpretazione del diritto nazionale e comunitario; ma questo non aveva impedito all’accusa di ricorrere in Cassazione.

Così la Suprema Corte ha chiuso definitivamente la questione. Google è solo una scatola – dice la Cassazione – e dei contenuti in essa presenti non possono che rispondere coloro che li creano e che poi li riversano sul web.

Insomma, Google è quello che si definisce un “Internet host provider” ossia una piattaforma su cui gli internauti possono caricare i loro video, video dei cui contenuti proprio gli utenti sono esclusivi e diretti responsabili.

L’attività di Internet hosting provider, quella cioè fornita da Google, si concretizza in “un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio” stesso (ossia l’utente). Di conseguenza è impossibile prevedere un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da parte del gestore della piattaforma né un obbligo di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi. Tutto ciò soprattutto perché il gestore del servizio di hosting non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla loro creazione. ( in tal senso Cass. sent. n. 5107/14 del 3.02.2014)

La legge]– D.lgs. n. 70 del 2003 (attuazione della direttiva sui servizi della società dell’informazione nel mercato interno), ricorda la Cassazione, non prevede alcun obbligo generale di sorveglianza, da parte del provider, dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. E neppure esiste in capo al provider un obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di applicare la disciplina sul trattamento dei dati stessi.

In particolare, questa generale esenzione vale anche per quanto riguarda la figura dell’internet hosting provider, ossia colui che si limita a prestare un “servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”. Il gestore del servizio di hosting, infatti, non ha alcun controllo sui dati memorizzati e non contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene. Tali dati, invece, sono interamente riferibili all’utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione.

In sintesi, la posizione di Google è quella di semplice “Internet host provider”, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video e del cui contenuto essi restano gli esclusivi responsabili.

Pertanto, se qualcuno ha pubblicato su Youtube un video che potrebbe ledere i vostri diritti (diritti d’autore, reputazione, ecc.), l’azione penale andrà esercitata solo nei confronti dei diretti responsabili!

Foggia, 4 febbraio 2014                                              Avv. Eugenio Gargiulo

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