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Bomboletta spray fuori norma Il possesso integra il reato di porto abusivo di armi

bomboletta spraySi sente spesso parlare di bombolette spray al peperoncino irritanti e lacrimogene, per uso di autotutela, ma non sempre se ne conosce l’effettiva pericolosità. “Pericolosità” non solo per chi ne subisce l’utilizzo (il dolore è tanto lancinante da provocare una semiparalisi nella vittima, impossibilitata a compiere qualsiasi altra azione), ma anche per chi le detiene.


Infatti, se lo strumento offensivo in questione non corrisponde alle caratteristiche fissate da un apposito decreto ministeriale (DM n. 103 del 12.05.2011), esso viene equiparato dalla legge a un’arma vera e propria. Così la detenzione di uno spray “non omologato” integra il (grave) reato di “porto abusivo di armi”.

È quanto recentemente affermato dalla Cassazione che ha condannato a otto mesi di reclusione a un giovane in possesso di tre bombolette lacrimogene in un luogo pubblico. ( in tal senso Cass. sent. n. 5719/14 del 5.02.2014)

Le bombolette spray, a disposizione di un privato cittadino, contengono, difatti, una soluzione irritante-lacrimogena che, entro determinati standard, viene consentita dalla legge; sicché si possono liberamente acquistare in farmacia, nelle armerie o, persino, in alcuni centri commerciali

Quando però tali requisiti non vengono osservati, lo spray è sempre vietato: e ciò a prescindere dal quantitativo del principio attivo contenuto nella bomboletta. Esso resta sempre un’arma in dotazione alle forze di polizia, comprese quelle italiane, per il controllo dell’ordine pubblico.

La Corte, infatti, ritiene irrilevante accertare l’esatta concentrazione del principio attivo del liquido contenuto nelle bombolette quando esse sono state fabbricate e poste in commercio con una dichiarata destinazione offensiva.

In conclusione, si può parlare di “porto illegale di armi” di fronte alla scelta, di un cittadino, di avere con sé, in “luogo pubblico”, una bomboletta spray contenente gas urticante, idonea ad arrecare offesa alla persona e, per questo, collocabile nella definizione di arma comune da sparo.

Foggia, 6 febbraio 2014                                              Avv. Eugenio Gargiulo

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