E’ reato bloccare un autobus o un’auto parcheggiando in seconda fila
Parcheggiare l’automobile in seconda fila non comporta solo una violazione del codice della strada e, quindi, una sanzione amministrativa. Possono derivare conseguenze ben più gravi da tali condotte irrispettose, come l’incriminazione in un processo penale.
Chi, lascia la macchina davanti all’altrui garage, e ne blocchi l’uscita o l’ingresso al legittimo proprietario è passibile del reato di “violenza privata”.
Recentemente la Cassazione è intervenuta sullo stesso tema, ma con riferimento all’ipotesi di chi blocchi il passaggio ad un autobus di linea. Il caso tipico è quello dell’auto lasciata in doppia fila, incustodita, all’interno di una via stretta, impedendo così al mezzo pubblico di proseguire la propria marcia.
In tali casi scatta il reato di “interruzione di pubblico servizio”. Ciò in quanto, così facendo, si lede il regolare e ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione.
Ovviamente non si deve trattare di una interruzione di pochi secondi. La Suprema Corte richiede che la sospensione del pubblico servizio sia “oggettivamente apprezzabile” in termini di tempo. Pur nella genericità e relatività di tale affermazione, è presumibile pensare che il reato si configuri dopo, per esempio, un quarto d’ora di blocco del servizio pubblico. ( così Cass. sent. n. 5271/14 del 3.02.2014)
Inutile far notare al giudice che, così facendo, non si altera il servizio nel suo complesso, ma solo una singola funzione (lo specifico autobus che non riesce a passare). La Cassazione, infatti, è di contrario avviso: l’illecito si configura quando la sosta in seconda file, sebbene temporanea, alteri in modo oggettivamente apprezzabile anche solo un singolo settore, e non la totalità, dell’attività dell’amministrazione.
Per la condanna, peraltro, non rileva neanche il fatto che il reo non sia consapevole della gravità della propria condotta e che la sua intenzione non fosse quella di ostacolare l’attività della pubblica amministrazione.
Foggia, 6 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo