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Cartelle Equitalia non dovute? La sospensione anche online

equitaliaRicordate lo scandalo delle “cartelle pazze” di Equitalia, cui lo stesso Agente per la riscossione ha inteso porre rimedio consentendo ai contribuenti di chiederne l’annullamento?

Ebbene, da oggi, chi ritiene che la cartella notificatagli da Equitalia non sia dovuta (perché, per esempio, nulla o prescritta), può inoltrare domanda di “sospensione” della stessa direttamente on line. Il gruppo Equitalia ha messo infatti a disposizione dei cittadini, sul proprio sito internet, un apposito box per l’invio delle istanze di sospensione delle cartelle non dovute (le cosiddette “cartelle pazze”).

Basta accedere al sito ed entrare nell’area “Sospendere la riscossione”, seguendo poi le istruzioni indicate.

L’istanza di sospensione deve essere presentata tramite la modulistica scaricabile dal sito e inviata entro novanta giorni dal ricevimento del primo atto utile della riscossione che si intende contestare (per esempio cartella di pagamento o atto della procedura esecutiva).

Tramite l’istanza di sospensione il contribuente dichiara che le somme intimategli non sono dovute poiché ricorre una delle seguenti situazioni:

-prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;

– provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

– sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;

– sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

– pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo;

– qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ecc.) e da un documento di riconoscimento.

La procedura on line tramite invio diretto dell’istanza sul sito di Equitalia può essere utilizzata solo per la sospensione di atti che siano stati notificati da Equitalia. Per la sospensione degli atti notificati da Agenzia delle Entrate e Inps occorre, invece, rivolgersi a questi ultimi.

Una volta inoltrata la domanda, saranno gli enti creditori, titolari delle somme richieste, a verificare la documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.

In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell’attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le suddette comunicazioni, le somme contestate vengono annullate di diritto.

In alternativa all’invio on line, l’istanza di sospensione può essere presentata agli sportelli di Equitalia o inviata via fax o via email agli indirizzi indicati nel modello oppure tramite raccomandata a/r.

Foggia, 7 febbraio 2014                                              Avv. Eugenio Gargiulo


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