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Genitori separati I nonni possono rivolgersi al Tribunale per vedere i nipoti

nonni nipotiFinalmente una buona notizia per tutti quei nonni che, per causa dei conflitti tra figli, generi e nuore, sono stati di fatto ostacolati a frequentare i propri nipoti in caso di separazione dei genitori. La legge, infatti, ha riconosciuto ad essi il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni attraverso la possibilità di rivolgersi al giudice. Il tutto si realizza grazie ad una specifica azione giudiziaria. ( in tal senso Art. 317 bis cod. civ. così come rinnovato dal D.lgs 154/2013, in vigore da venerdì 7 febbraio 2014.)

Il procedimento si svolge in camera di consiglio (ossia in un’udienza privata e non pubblica, come di solito accade). Il giudice, dopo aver assunto le informazioni che ritiene necessarie e sentito il pubblico ministero, ascolta il minore coinvolto. L’ascolto viene fatto sempre nei confronti dei minori che hanno superato i 12 anni, mentre per quelli infradodicenni solo se ritenuti capaci di discernimento.

Si tratta di una novità non di poco conto. Prima di tale riforma, infatti, la legge(Art. 336 co. 2 cod. civ.) garantiva ai minori il diritto a conservare “rapporti significativi” con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, ma i nonni, dall’altro lato, non potevano ricorrere al giudice se limitati o ostacolati nel diritto di vedere i propri nipoti (cosiddetto “diritto di visita”). Insomma, avevano un “diritto” più teorico che concreto.

Oggi, invece, il codice civile prevede che non solo i nipoti, ma anche gli ascendenti (e, quindi, i nonni) hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Pertanto, se tale diritto viene impedito o limitato, essi potranno ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell’esclusivo interesse del bambino.

Ancora una volta il giudice dovrà guardare alla tutela del benessere del bambino: ciò significa, all’atto pratico, che se emerge, nel corso della causa, che è proprio il minore a voler evitare il rapporto con il nonno, il giudice dovrà tenerne conto e non potrà di certo imporre al bambino delle visite non gradite.

Foggia, 10 febbraio 2014                                                       Avv. Eugenio Gargiulo

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