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Assegno di invalidità Chi lavora non ne ha diritto

giustiziaLo svolgimento di attività lavorativa impedisce, al cittadino, il diritto di ottenere il beneficio dell’assegno di invalidità, a prescindere dalla misura del reddito ricavato.

Lo ha detto la Cassazione in una recentissima ordinanza. (Cass. ord. n. 3517/14 del 14.02.2014)

L’attività lavorativa, secondo la Suprema Corte, preclude il beneficio in commento. La legge (Art. 13, l. n. 118/1971), infatti, stabilisce che “agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12”.

Da tale norma è facile comprendere che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio!

Foggia, 18 febbraio 2014                                            Avv. Eugenio Gargiulo


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