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Obbligatoria la formazione sulla sicurezza del dipendente prima del suo trasferimento

Foto Avv. Eugenio Gargiulo

 Il datore di lavoro ha l’obbligo di formare il dipendente non solo quando questi viene adibito a mansioni diverse da quelle di assunzione ma anche quando, pur mantenendo le stesse mansioni, viene trasferito ad altro reparto o ufficio della stessa azienda che presenta nuovi rischi per salute e sicurezza.

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, interrogato sulla necessità di provvedere o meno alla formazione sulla sicurezza dei lavoratori che, pur non cambiando qualifica, vengono spostati ad altro ufficio dell’unità produttiva. (Ministero del Lavoro, nota protocollo n. 20791/2013.)

La formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza si rende necessaria anche in caso di semplice trasferimento quando quest’ultimo potrebbe esporre il lavoratore a rischi nuovi e diversi rispetto a quelli sui quali era già stato formato, anche se le mansioni svolte non cambiano.

In tale ipotesi, la nuova formazione deve tener conto del luogo in cui il lavoratore viene trasferito (che potrebbe essere caratterizzato da nuove procedure operative) e delle competenze acquisite fino a quel momento da quest’ultimo, in modo da fronteggiare tutti i potenziali fattori di rischio della nuova postazione lavorativa.

Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo, in caso di rischi nuovi e specifici per la salute e sicurezza, di integrare la formazione del dipendente prima del trasferimento.

La legge – art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).richiede una formazione adeguata e sufficiente con riguardo a:

– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

– rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione (o la sua integrazione) deve avvenire in occasione:

– della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

– del trasferimento o cambiamento di mansioni;

– della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Foggia, 20 febbraio 2014                                            Avv. Eugenio Gargiulo

 

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