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Fare causa alla Banca senza l’assistenza di un avvocato

Foto Avv. Eugenio Gargiulo
Foto Avv. Eugenio Gargiulo

Non è sempre necessaria la difesa di un legale per contestare alla banca dei comportamenti illegittimi come, ad esempio, l’anatocismo o la variazione delle condizioni generali di contratto.



Non in molti sanno che, entro determinate condizioni e limiti, esiste la possibilità di sollevare contestazioni contro la banca ed, eventualmente, farle causa pur senza la presenza dell’avvocato.

Ci sono due possibilità di farsi “giustizia da sé”. La prima è quella di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); la seconda è di adire il normale tribunale.

ABF

Il procedimento ė certo più semplice, più economico (l’avvio del giudizio costa solo 20€) e non richiede mai l’obbligatoria presenza dell’avvocato. Lo svantaggio è che, in linea di principio, le pronunce dell’ABF non sono vincolanti per le parti (anche se poi, di fatto, le banche vi si adeguano sempre) e provengono sempre da un organo che non è un soggetto terzo e imparziale. Insomma, l’ABF è una sorta di conciliatore.

Si può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. L’intermediario deve rispondere al reclamo entro 30 giorni. Se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all’ABF. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Bisogna precisare che, per i ricorsi presentati dal 1° luglio 2012 in poi, si applica il nuovo limite di competenza temporale dell’ABF, e che i ricorsi saranno esaminati solo se le operazioni o i comportamenti su cui è sorta la lite sono successivi al 1° gennaio 2009, fermo restando che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale.

Appare chiaro, quindi, che, se occorre ricostruire operazioni risalenti nel tempo per fare accertare ad esempio l’eventuale applicazione di interessi anatocistici, occorrerà promuovere un processo davanti al Tribunale competente per territorio.

Ricorso al giudice

La legge ( art. 82 cod. proc. civ ) stabilisce che le parti possono fare una causa senza l’avvocato, ossia stare in giudizio personalmente, solo se il valore della controversia non è superiore alla somma di 1.100 euro.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore.

Questo significa che, entro il predetto valore, chiunque potrebbe sollevare la contestazione alla propria banca davanti al giudice di pace (ufficio, appunto, competente per i giudizi entro tale soglia). È tuttavia opportuno chiarire che la difesa “personale” può risultare inefficace o inadeguata – se non pericolosa – in considerazione delle regole procedurali e dei tecnicismi che, di solito, non sono conosciuti dal privato cittadino!

Foggia, 24 febbraio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo

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