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La multa senza notifica sul parabrezza dell’auto è comunque valida

multa

Non è possibile impugnare una multa per la quale non vi è stata notifica tramite affissione del verbale della contravvenzione sul parabrezza dell’auto. Infatti, nessuna norma del Codice della strada impone il rilascio, sul parabrezza del veicolo, di un preavviso di violazione. Questa circostanza è stata, peraltro, confermata anche  dalla stessa Cassazione. ( in tal senso Cass. sent. n. 54447 del 9.03.2007)

Quella di lasciare il preavviso di multa sul parabrezza è solo una prassi, un atto informale e non obbligatorio, che viene normalmente adottato dai Corpi di polizia municipale, in materia di sosta: ciò al fine di informare il conducente del veicolo della violazione accertata in sua assenza. Essa consente al conducente di mettersi in regola, pagando la multa, senza l’aggiunta delle spese di accertamento e di notifica postale a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. (Art. 201, comma 4, cod. str.)

Ciò è tanto vero che il termine di 5 giorni, entro il quale è possibile ottenere lo sconto del 30% in caso di pagamento immediato della multa, non decorre dal momento del rilascio del preavviso sul parabrezza, ma dalla notifica della contravvenzione presso il domicilio dell’automobilista. Questo, però, non toglie che il conducente possa pagare la multa anche prima della notifica a casa. Non potrà però presentare ricorso al giudice, se non dopo la notifica della multa vera e propria e comunque non oltre 30 giorni.

Foggia, 29 gennaio 2014                                             Avv. Eugenio Gargiulo


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